Regolamento regionale 5 febbraio 1962, n. - Testo storico

Regolamento regionale 5 febbraio 1962

(B.U. 28 febbraio 1962)

Regolamento per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia.

SERVIZI E LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

Art. 1

E' consentito provvedere alla esecuzione in economia di servizi, di opere e di lavori finanziati dall'Amministrazione regionale della Valle di Aosta quando, per la loro natura o per circostanze speciali, l'esecuzione delle opere e dei lavori e servizi stessi in economia rappresenta la forma ritenuta più economica e vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'esecuzione in economia di opere e di lavori può essere approvata limitatamente ai lavori ed opere il cui importo di spesa non supera le lire 5.000.000.

Le deliberazioni che autorizzano l'esecuzione di opere, di lavori e di servizi in economia debbono essere motivate e debbono prevedere, approvare e finanziare le relative spese.

Art. 2

I servizi ed i lavori che per la loro natura possono farsi in economia, come stabilito al precedente articolo, saranno eseguiti con l'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 3

I servizi, le opere ed i lavori che possono essere eseguiti in economia sono i seguenti:

a) lavori di riparazione, manutenzione e adattamento degli stabili regionali o in manutenzione regionale;

b) gestione del servizio di riscaldamento degli stabili regionali, esclusion fatta per le forniture di combustibili;

c) lavori di rafforzamento, di concatena-zione o di demolizione di fabbricati, nonché di sgombero dei materiali edili rovinati o demoliti;

d) lavori e provviste che debbansi eseguire in economia a rischio di un appaltatore in caso di risoluzione di contratto di appalto o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso dal contratto;

e) eventuale servizio di sgombero della neve su strade in manutenzione regionale ed, in via straordinaria, su strade comunali;

f) altri lavori di ogni specie, che per la loro natura possono farsi in economia, quando siansi infruttuosamente sperimentati gli incanti, oppure nel caso di accertata convenienza economica;

g) lavori di sgombro di materiale e di riparazione di guasti verificatisi sulle strade in seguito a frane, a scoscendimenti, a corrosione o rovina di manufatti, a inondazioni ed a intemperie, per il ripristino della viabilità per assicurare la incolumità pubblica e per evitare possibili maggiori danni;

h) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di strade;

i) lavori di costruzione di tronchi di strade di limitata importanza non comportanti opere d'arte in cemento armato ma comportanti in prevalenza impiego di manovalanza e da eseguirsi a sollievo della disoccupazione locale, anche a completamento di lavori già iniziati ed eseguiti in economia diretta mediante cantieri di lavoro;

l) lavori di rimboschimento e di siste-mazione di zone e di terreni montani;

m) lavori di restauro e di manutenzione di monumenti e lavori per scavi archeologici;

n) acquisto e riparazione di apparec-chiature e utensili nonché acquisto di medicinali, di reagenti e di materiale vario di consumo occorrente per il funzionamento dei servizi sanitari;

o) provviste e mezzi d'opera per speciali forniture di materiali e servizi non previsti nei contratti di appalto finanziati con le somme a disposizione dell'Amministrazione;

p) lavori da eseguire d'ufficio a carico di contravventori ai sensi di leggi e di regolamenti.

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

Art. 4

I lavori da eseguire in economia dovranno essere preventivamente approvati, autorizzati e finanziati con deliberazioni del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze e dovranno essere condotti in modo che le relative spese consunte non superino quelle autorizzate.

ESECUZIONE DI URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

Art. 5

In casi di particolare urgenza potranno essere iniziati in economia, in attesa della regolare deliberazione di autorizzazione, lavori urgenti e indifferibili per lo sgombro di materiali franati o pericolanti e per lo sgombro di strade e il ripristino della viabilità; la indifferibilità e l'urgenza dei lavori dovrà risultare da una relazione tecnica che descriva i guasti avvenuti e le loro conseguenze, le cause che li produssero ed i lavori necessari per ripararli. Tale relazione tecnica, compilata o vistata dall'Ingegnere Capo, sarà inoltrata urgentemente, con una perizia estimativa anche sommaria, alla Giunta regionale per l'approvazione ed il finanziamento dei lavori urgenti intrapresi.

Qualora i lavori intrapresi d'urgenza non riportassero la superiore autorizzazione, saranno approvate e liquidate le sole spese consunte per la parte di lavori già eseguita.

SPESE E PERIZIE SUPPLETIVE

Art. 6

Alla liquidazione delle spese per i lavori e servizi in economia si provvede, su proposta dell'Assessorato competente, con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo la rispettiva competenza.

Qualora durante l'esecuzione di un'opera o di un lavoro in economia, si riconosca insufficiente la spesa autorizzata, dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Giunta o al Consiglio motivata proposta di approvazione di perizia suppletiva.

In ogni caso l'importo complessivo dei lavori previsti dal progetto principale e dalle eventuali perizie suppletive non potrà superare il limite di Lire 5.000.000 stabilito dal 2° comma del precedente articolo 1.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 7

I lavori e servizi in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione;

b) per contratti, convenzioni e cottimi fiduciari.

Nel primo caso il competente Assessorato, direttamente od a mezzo di Ditte locali migliori offerenti, si procura ed impiega gli operai, i materiali, i mezzi di opera e quanto occorra all'esecuzione dei lavori e fissa le mercedi agli operai ed il corrispettivo dei mezzi di trasporto e degli altri occorrenti mezzi d'opera e forniture.

Nel secondo caso, l'Assessorato competente stabilisce accordi e convenzioni con persone di fiducia, e alle migliori condizioni, tanto per i lavori che per le somministrazioni; le convenzioni di cottimo fiduciario devono precisare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari a misura ed a corpo;

c) le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni e il termine per ultimarli;

d) le modalità di pagamento;

e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà, che si riserva l'Amministrazione, di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista oppure di rescindere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora il cottimista non rispetti i patti e gli obblighi assunti.

ASSEGNAZIONE DI FONDI IN ANTICIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DI PAGHE OPERAIE

Art. 8

Le spese in economia che riguardano unicamente provviste ed acquisti di qualsiasi natura saranno pagate, direttamente a coloro che avranno fatto le somministrazioni, mediante emissione di mandati di pagamento tratti sul cassiere regionale in base alle note e fatture di spesa vistate dal competente ufficio e dall'Assessore e approvate con deliberazione della Giunta.

In casi particolari, da deliberarsi volta per volta, può essere autorizzata l'assegnazione di fondi per il pagamento delle retribuzioni agli operai tramite l'Economo regionale e il competente Ufficio tecnico, mediante emissione di mandati di anticipazione con obbligo di rendiconto documentato.

Al rimborso delle spese relative alle paghe della manodopera si provvede normalmente con ordini di pagamento dell'Assessore alle Finanze, in base a regolari listini paga quietanzati e muniti del visto del dirigente dell'Ufficio competente e dell'Assessore proponente.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA

Art. 9

Ai lavori e provviste in economia si provvede in base ai prezzi correnti ritenuti più vantaggiosi per l'Amministrazione e secondo le modalità più convenienti; i lavori debbono essere condotti secondo le migliori regole tecniche per assicurarne la buona riuscita.

Nella condotta dei lavori eseguiti d'ufficio a rischio e spese degli appaltatori inadempienti agli obblighi contrattuali si osserveranno le norme e prescrizioni dei capitolati che vi si riferiscono, facendo invito agli appaltatori di controllare e di sottoscrivere le contabilità e le note di spesa, con avviso che, qualora essi non aderissero all'invito, si provvederà ai pagamenti delle spese salvo rimborso o rivalsa a loro carico.

Art. 10

Alla contabilizzazione e alla documentazione delle spese per i lavori e servizi eseguiti in economia si provvede come segue:

1) se eseguiti in amministrazione: in base alle apposite prescritte liste paga settimanali o quattordicinali per quanto riguarda le spese per la manodopera e in base alle note e fatture di spesa per quanto riguarda le forniture di materiali e di mezzi d'opera. L'ammontare delle liste settimanali o quattordicinali e delle varie note di spesa deve constare nel riepilogo delle spese da allegare al rendiconto finale.

2) se eseguiti in base a convenzioni o a cottimi fiduciari: con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità, come per i lavori e forniture eseguiti in appalto, provvedendosi, come per questi, alla emissione di stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori nonché dei relativi certificati di pagamento.

Art. 11

Ad avvenuta ultimazione di ogni lavoro eseguito in economia il competente Ufficio tecnico deve rassegnare un documentato rendiconto finale delle spese ed una relazione sui lavori eseguiti e sui risultati ottenuti.

Per i lavori eseguiti in base a convenzioni e cottimi fiduciari al rendiconto e alla relazione finali saranno allegati i certificati di regolare esecuzione dei lavori da servire quali attestati di collaudo, e da redigersi a cura del competente ufficio tecnico dell'Assessorato che ha provveduto alla stipulazione delle relative convenzioni ed accordi.

Per i lavori eseguiti d'ufficio a rischio e spese di appaltatori la liquidazione finale deve anche recare la liquidazione dell'importo dei lavori secondo le condizioni e i prezzi contrattuali di capitolato al fine di stabilire, ove ne sia il caso, l'indennità o il rimborso di somme spettanti all'Amministrazione per le eventuali maggiori spese sostenute.